IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 69, nella parte in cui disciplina il recepimento del piano regionale paesistico sugli strumenti urbanistici comunali, deve intendersi nel seguente modo: a) il "recepimento" comporta adeguamenti grafici e normativi degli strumenti urbanistici comunali al P.R.P.; b) il "recepimento" puo' avvenire in due distinte fasi, in relazione alla complessita' delle operazioni da compiere; conseguente, nella prima fase il Consiglio comunale delibera la "pura trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale", relazionandone le zone alle planimetrie dello strumento urbanistico comunale ed adeguandone la norma di attuazione e quella del P.R.P.: questa fase si conclude con la "ratifica manifestata con decreto del presidente della Giunta regionale sentito il comitato di cui alla legge regionale n. 62/1987". In questa fase il comune evidenzia i vincoli che non esplicano efficacia ai sensi del 3 comma dell'art. 18 delle N.T.C. coordinate; nella seconda fase, se necessaria, il Consiglio comunale, "sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto, di studi di dettaglio, e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socio-economiche", delibera le seguenti varianti grafiche e normative per l'adeguamento: questa fase si con- clude con il coinvolgimento della provincia e della regione, cosi' come disciplinato dalla norma dell'art. 5 che si interpreta, e le relative modifiche possono riguardare, reciprocamente, "aggiornamenti perimetrali e circoscritte varianti" sia dello strumento urbanistico comunale nei riguardi del P.R.P., sia di quest'ultimo nei riguardi del piano comunale; c) i termini assegnati per gli adeguamenti al P.R.P. sono considerati "termini ordinatori" ad ogni effetto di legge; d) la fase "all'atto del recepimento del primo P.R.G." contenuta nel primo periodo del comma 1, art. 5, della legge regionale n. 69/1990, frutto di mero errore materiale, deve intendersi "all'atto del recepimento del primo P.R.G.".