IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  5  della legge regionale 9 maggio 1990, n. 69, nella parte
in cui disciplina il recepimento del piano regionale paesistico sugli
strumenti urbanistici comunali, deve intendersi nel seguente modo:
     a) il "recepimento" comporta  adeguamenti  grafici  e  normativi
degli strumenti urbanistici comunali al P.R.P.;
     b)  il  "recepimento"  puo'  avvenire  in  due distinte fasi, in
relazione   alla   complessita'   delle   operazioni   da   compiere;
conseguente, nella prima fase il Consiglio comunale delibera la "pura
trasposizione   del   P.R.P.  nello  strumento  urbanistico  locale",
relazionandone le zone alle planimetrie dello  strumento  urbanistico
comunale  ed  adeguandone la norma di attuazione e quella del P.R.P.:
questa fase si conclude con la "ratifica manifestata con decreto  del
presidente  della  Giunta  regionale  sentito il comitato di cui alla
legge regionale n. 62/1987". In questa fase  il  comune  evidenzia  i
vincoli  che  non esplicano efficacia ai sensi del 3› comma dell'art.
18 delle N.T.C. coordinate; nella seconda  fase,  se  necessaria,  il
Consiglio  comunale,  "sulla  scorta  di una articolata lettura dello
stato di fatto, di studi di  dettaglio,  e  di  adeguate  motivazioni
sulle  esigenze di sviluppo e socio-economiche", delibera le seguenti
varianti grafiche e normative per l'adeguamento: questa fase si  con-
clude  con  il  coinvolgimento della provincia e della regione, cosi'
come disciplinato dalla norma dell'art. 5 che  si  interpreta,  e  le
relative modifiche possono riguardare, reciprocamente, "aggiornamenti
perimetrali  e circoscritte varianti" sia dello strumento urbanistico
comunale nei riguardi del P.R.P., sia di  quest'ultimo  nei  riguardi
del piano comunale;
     c)  i  termini  assegnati  per  gli  adeguamenti  al P.R.P. sono
considerati "termini ordinatori" ad ogni effetto di legge;
     d) la fase "all'atto del recepimento del primo P.R.G." contenuta
nel primo periodo del comma 1,  art.  5,  della  legge  regionale  n.
69/1990,  frutto  di mero errore materiale, deve intendersi "all'atto
del recepimento del primo P.R.G.".